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D.P.R. 08/08/2002 n. 20711. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente. 12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonchè le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi per- 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.". -L'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di Legge dei documenti contabili" è il seguente: "Art. 1 (Registro dei revisori contabili). 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.". Art. 5. Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia è nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è così composto a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia, che è trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze in allegato agli stessi atti. 4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della scadenza, viene sostituito con le stesse modalità del componente cessato e dura in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito. Art. 6. Comitato 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della Legge 23 marzo 2001, n. 93, il Comitato direttivo dell'Agenzia, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è così composto a) due membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale, il quale partecipa alle riunioni coordinandone i lavori, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dal presente statuto. Nell'esercizio di tale compito, il Comitato è sentito in materia di a) bilanci e rendiconti dell'Agenzia b) atti di programmazione delle attività previsti dall'articolo 7 c) decreti relativi al funzionamento dell'Agenzia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 d) atti convenzionali da stipularsi ai sensi dell'articolo 10 e) qualsiasi altra questione il Direttore generale ritenga opportuno sotto porre alle sue valutazioni. 3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato sono disciplinate con apposito Decreto, emanato ai sensi dell'articolo 11 dal Direttore generale dell'Agenzia, sentito lo stesso Comitato direttivo. 4. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Direttore generale ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Comitato è sentito per tutti gli atti che coinvolgano le regioni e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia. 2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla Conferenza delle regioni e provincie autonome e trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati. 3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia stipula un'apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nella quale sono definite le linee prioritarie di azione nel campo della protezione dell'ambiente, della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell'arco temporale di riferimento. In tale convenzione sono altresì definiti a) contenuti e modalità di esercizio dell'attività di consulenza e supporto al Ministero prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto- Legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61 b) entità e modalità di erogazione di ulteriori finanziamenti riconoscibili all'Agenzia, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per la realizzazione di speciali iniziative rientranti nella sua sfera di ordinaria operatività c) strategie per il miglioramento dei servizi d) modalità di monitoraggio da parte del Ministero dei fattori gestionali interni dell'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, nonchè per la verifica dei risultati di gestione e) eventuali funzioni di rappresentanza a livello internazionale e comunitario attribuite all'Agenzia nei settori di sua diretta competenza f) i criteri per l'erogazione della quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni g) entità e modalità di erogazione alle Agenzie regionali o provinciali di finanziamenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del ter ritorio e relative modalità di controllo dell'uso di dette risorse e dei risultati conseguiti. 4. L'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i più rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorità ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati. Art. 8. Strutture operative 1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici. Per particolari esigenze funzionali o tipologie di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività e progetti all'interno degli uffici. 2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti a) Dipartimento difesa del suolo b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine c) Dipartimento stato dell'ambiente e metrologia ambientale d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale e) Dipartimento difesa della natura f) Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per l'informazione g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale. 3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali a) Servizio per gli affari giuridici b) Servizio per le emergenze ambientali c) Servizio per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive d) Servizio per l'amministrazione e la pianificazione delle attività e) Servizio per le certificazioni ambientali f) Servizio informativo ambientale. 4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 12 e la segreteria. 5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non dirigente dell'Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti a ciascuna delle strutture dell'Agenzia, nonchè la loro dislocazione interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Con Decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche dell'Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari, per garantire l'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi. 7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonchè quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell'Agenzia di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti del Direttore generale dell'attività svolta, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nelle forme previste dal presente statuto. Le modalità per l'esercizio delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti con Decreto del Direttore generale, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il Decreto si intende approvato. |
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